CHI SIAMO
Le nostre radici
Per chi crede al caso la nostra storia nasce così. Per chi crede che niente accada per caso è proprio da qui che siamo nati... Non ci siamo scelti ma incontrati, vale a dire venuti incontro. Uniti dal naturale bisogno di condividere pensieri, esperienze e sogni. Conoscersi significa per noi accettarsi e infatti ciò che oggi abbiamo in comune è assai più forte delle nostre diversità. Circa un anno fa ( estate 2018 ) abbiamo sperimentato incontri ed eventi rivolti a chi avesse voglia di stare insieme, semplicemente. Questo è in sostanza lo scopo del nostro progetto. Creare momenti di condivisione durante i quali ciascuno possa imparare dall'altro. Non ci prefiggiamo servizi pret a' porter, ma creare un percorso che, con l'impegno e il lavoro comune, dia vita ad una comunità educante. Grande o piccola che sia. Vogliamo riscoprire il piacere della vita all'aria aperta con i nostri figli. Coinvolgere gli anziani, che sono la nostra memoria, e quindi un bene inestimabile. Vogliamo metterci tutti giù x Terra, e toccarla questa Terra, per sentirla davvero! Ed accorgerci magari che la nostra storia è sì, solo all'inizio, ma ha radici profonde.




Statuto dell'associazione La Mia Natura
Art. 1 Denominazione, sede e durata
Ai sensi del decreto legislativo 117/2017 e seguenti e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata «LA MIA NATURA - APS».
L'Associazione ha sede legale in Empoli (FI) all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente e con durata illimitata.
L'associazione è apolitica e svolge la propria attività nel rispetto della libertà, dignità e uguaglianza degli associati e dei principi di democrazia.
Art. 2 Scopo, finalità e attività
L'Associazione avrà come principi ispiratori: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontariato dei propri associati:
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività̀, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lettera E, art. 5 Codice del Terzo Settore);
- organizzazione e gestione di attività̀ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività̀, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività̀ di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, art. 5 Codice del Terzo Settore);
- organizzazione e gestione di attività̀ turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera K, art. 5 Codice del Terzo Settore);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà̀ educativa (lettera L, art. 5 Codice del Terzo Settore);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (lettera S, art. 5 Codice del Terzo Settore);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché́ dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività̀ di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità̀ e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera W, art. 5 Codice del Terzo Settore);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità̀ organizzata (lettera Z, art. 5 Codice del Terzo Settore).
Più in particolare, sono scopi dell'associazione:
- diffondere uno stile di vita a contatto con la natura in tutte le sue forme, più sostenibile, senza barriere ed usufruibile da chiunque;
- incentivare la ricerca del benessere della persona, nella sua globalità;
- promuovere la creazione di relazioni, positive, costruttive e rispettose, tra anziani, adulti e bambini basate su empatia e collaborazione, che rispettino la natura di ciascuno, i ritmi, le aspirazioni, i talenti e favoriscano la libera espressione delle potenzialità e capacità di ogni singola persona.
- Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di svolgere le seguenti attività:
- diffondere buone pratiche per una vita sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, promuovendo il rispetto per la natura, la solidarietà umana, senza barriere né preclusioni di genere o sorta, tramite l'inclusione e l'accesso indiscriminato a chiunque condivida i principi dell'associazione;
- promuovere ed incentivare l'espressione creativa tramite l'organizzazione di corsi, laboratori, seminari e auto produzione, favorendo la conoscenza delle tradizioni e delle produzioni del territorio;
- organizzare attività sportive, ludiche e ricreative che prevedano anche attività e programmi indirizzati a specifiche fasce d'età (bambini in età prescolare, bambini, adolescenti, adulti, anziani);
- creare collaborazioni ed interscambi con altre associazioni, enti pubblici, privati, italiani ed esteri, tramite eventi volti ad avvicinare le persone al vivere e godere della natura, in tutte le sue forme;
- promuovere un percorso pedagogico volto all'insegnamento del buon vivere in natura, fin dalla più tenera età, come arricchimento ed integrazione all'educazione sociale.
L'associazione è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.
L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.
L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.
L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 3 Ammissione e numero degli associati
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non potrà essere inferiore al minimo di Legge.
Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche, senza alcuna distinzione di genere, etnia, idee e religione, che ne condividono lo spirito, gli ideali e il presente Statuto.
Le persone giuridiche partecipano nella persona di un loro rappresentante.
È prevista l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su richiesta scritta dell'aspirante socio. L'adesione all'associazione prevede l'indicazione da parte dell'aspirante socio del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita, della residenza e di un indirizzo di posta elettronica. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.
Art. 4 Diritti e obblighi degli associati
Tutti i Soci hanno diritto di:
- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi dell'Associazione.
Tutti i Soci sono tenuti a prestare la loro opera per l'attuazione degli scopi sociali, limitatamente alle loro possibilità e disponibilità. La partecipazione alla vita dell'Associazione e il lavoro volontario a favore dell'Associazione prestato dai Soci sono concordati con l'Organo di amministrazione.
Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, le decisioni dell'Organo di amministrazione, gli eventuali Regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative annualmente fissate dall'organo amministrativo.
Art. 5 Perdita della qualifica di associato
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, decesso.
Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di amministrazione.
L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali Regolamenti interni, si renda moroso per oltre trenta giorni dall'invio del sollecito formale, o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dall'Organo di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata per iscritto al socio interessato. L'associato può chiedere entro 10 giorni che ad esprimersi sull'esclusione sia l'Assemblea mediante deliberazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto di partecipazione all'attività dell'associazione.
Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, non rimborsabili e non sono rivalutabili.
Art. 6 Organi sociali
Sono Organi dell'associazione:
- L'Assemblea dei Soci;
- L'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);
- L'Organo di controllo (se obbligatorio);
- Il Revisore legale dei conti (se obbligatorio);
Art. 7 Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e può essere ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea può essere riunita su istanza del Presidente, su richiesta di due membri del Organo di amministrazione o di almeno un quinto dei Soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.
La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, con qualunque mezzo che certifichi la ricezione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro degli associati.
Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci iscritti nel libro degli associati tenuto a cura del Organo di amministrazione purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. È ammesso l'intervento per delega scritta e a ciascun socio e sono consentite al massimo tre deleghe.
Le votazioni dell'Assemblea avverranno per voto palese, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.
All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio e/o il rendiconto economico-finanziario;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
f) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
g) approva l'eventuale regolamento dell'associazione;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
In ogni assemblea è redatto un verbale a cura di un segretario verbalizzante che sarà riportato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci, in proprio o per delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.
L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
L'Assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con la maggioranza dei tre quarti dei presenti.
Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza dei due terzi degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
Art. 8 Organo di amministrazione
L'Organo di amministrazione definito Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
È eletto dall'Assemblea ogni tre anni ed è rieleggibile. Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri, il Consiglio rimane valido finché restano in carica tre membri. Qualora rimangano in carica meno di tre membri, il Presidente o il Vicepresidente procederanno con la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio.
All'interno del Consiglio direttivo saranno nominati il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e decide inoltre circa l'amministrazione e l'impiego del patrimonio e delle entrate; può delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più amministratori, fissandone i limiti nell'atto di delega e la facoltà di nominare, tra i soci esterni ad esso, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso. Spetta ad esso la redazione e approvazione dei Regolamenti interni e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea.
Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso da recapitarsi per posta elettronica o altri mezzi informatici idonei almeno tre giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.
Si ritiene validamente costituito in assenza delle formalità della convocazione qualora siano presenti alla riunione tutti i membri.
Alle riunioni, per essere valide, deve partecipare la maggioranza dei componenti ed ogni delibera è valida solo se ottiene la maggioranza dei voti dei presenti. Ogni delibera deve risultare dal verbale riportato sull'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.
Il Consiglio direttivo delibera sulla esclusione degli associati con le modalità previste dall'art. 5 del presente Statuto.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 9 Il Presidente e Vicepresidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitarne i poteri. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Art. 10 Segretario e Tesoriere
Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri, conserva i contratti e gli ordinativi.
Il Tesoriere è il responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione, si occupa della contabilità, tiene i libri contabili e la cassa, redige i bilanci/rendiconti secondo le indicazioni impartite dal Consiglio direttivo. La carica di tesoriere è incompatibile con quella di Presidente e Vicepresidente.
Art. 11 Organo di Controllo
Laddove ve ne ricorrano le condizioni è nominato un organo anche monocratico di controllo formato da tre soggetti che avrà le funzioni e opererà come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 12 Revisione legale dei conti
Laddove ve ne ricorrano le condizioni è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro che avrà le funzioni e opererà come previsto dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 13 Patrimonio e risorse economiche
Il patrimonio dell'associazione -comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate -è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale.
Art. 14 Bilancio di esercizio
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio l'Organo di amministrazione predisporrà il bilancio/rendiconto per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e depositarlo presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Art. 15 Divieto di distribuzione degli utili
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
Art. 16 Libri sociali
L'associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi inoltrando richiesta scritta all'Organo di amministrazione che risponderà sempre per iscritto proponendo una data e un orario di accesso entro i trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta.
Art. 17 Volontari
I volontari sono associati che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art 18 Lavoratori
L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del Decreto 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
Art. 19 Estinzione o scioglimento
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, ex D. Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Art. 20 Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.
Empoli lì 13 dicembre 2019
La Mia Natura
Il Direttivo

Lara
Presidente

Anna
Vice Presidente

Chiara
Tesoriere